assegno
bancario
art. 1, R.D. 21.12.1933, n. 1736
L'assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque)
inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è
redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno
bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
art. 2, c.1 e 2, R.D. 21.12.1933, n. 1736
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati
nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti
nel seguente comma.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato
accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento.
Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario,
l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
art. 18, c.2, R.D. 21.12.1933, n. 1736
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che
il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno
stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.
art. 32, c.1, R.D. 21.12.1933, n. 1736
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel
termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di
quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi
nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri
territori soggetti alla sovranità italiana.